pubblicata su G.U. del 6 settembre 1999
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sostitutiva del Decreto flussi 1999
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto l’art. 5 della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 e successive modifiche ed in particolare l’art. 3, comma 4, il quale prevede che ogni anno siano emanati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per definire le quote massime di lavoratori stranieri non appartenenti all’Unione Europea da ammettere sul territorio nazionale e che ".. in caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuali, la determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente Testo Unico nell’anno precedente";
Visto il Documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato emanato con Decreto Presidente della Repubblica. 5 agosto 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1998;
Considerato che per il 1998 sono stati emanati due decreti di programmazione dei flussi di ingresso, uno il 27 dicembre 1997 per 20.000 unità ed uno il 16 ottobre 1998 per 38.000 persone, per un totale di 58.000 unità;
Considerato che il Regolamento di attuazione, approvato dal Consiglio dei Ministri in data odierna non è entrato ancora in vigore e che, conseguentemente non possono ancora essere attuati tutti gli istituti previsti per la programmazione dei flussi migratori;
Sentito il Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 agosto 1999..
Emana la seguente direttiva
Art. 1
Sono confermate per l’anno 1999 le quote massime relative a stranieri non comunitari da ammettere nel territorio dello Stato già definite, per l’anno 1998, dal decreto interministeriale del 24 dicembre 1997 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 1998.
Nella ripartizione degli ingressi relativi alle categorie di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, anche a carattere stagionale , il Ministro de lavoro non potrà impegnare una quota complessiva superiore a 54.500 ingressi. La residua quota di 3.500 permessi di soggiorno è riservata agli stranieri non comunitari per l’esercizio di lavoro autonomo, ivi compreso lo svolgimento di attività professionali. Le amministrazioni competenti cureranno l’applicazione della presente direttiva che sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma 4 agosto 1999